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Il documento sui “Principali diritti del cliente” è redatto secondo un modello standard previsto dalla normativa messo a disposizione dei clienti; va letto con attenzione perché richiama gli aspetti da tener presente in ogni fase del rapporto fra l’intermediario e il cliente (Viasualizza).

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RECLAMI

 

I Clienti possono presentare reclami alla Banca per disservizi ricevuti o contestazioni relative ad operazioni, servizi o prodotti. Il reclamo può essere esposto direttamente al Responsabile della Succursale o dell’Ufficio interessati dalla questione, per avere una risposta immediata o per giungere rapidamente ad una soluzione che sia soddisfacente per il Cliente.

Se il Cliente non sarà soddisfatto dalla risposta ricevuta o dalla soluzione proposta dal Responsabile della Succursale o dell’Ufficio, potrà comunque segnalare formalmente la questione all’Ufficio Reclami della Banca, direttamente oppure per raccomandata A/R, via fax o per posta elettronica.


I recapiti per contattare l’Ufficio Reclami della Banca sono i seguenti:

 

BANCA DELLA MAREMMA – Credito Cooperativo di Grosseto S.C.
UFFICIO RECLAMI
Via Unione Sovietica, 42 – 58100 Grosseto GR
Tel. 0564 474 261 – Fax 0564 474 260
e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo

 

In qualsiasi caso il Cliente ha diritto di ricevere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta o della soluzione proposta, o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni, potrà rivolgersi a:

1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

– per controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 EURO, con l’esclusione dei servizi di investimento;
– per controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;
– per controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D. Lgs. 28 Luglio 2000, n° 253.

2) Ombudsman – Giurì Bancario


– per controversie relative a servizi di investimento;
– per controversie relativi a bonifici transfrontalieri.

3) Conciliatore Bancario e Finanziario


– per controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari.”

 

Reclami relativi ai servizi bancari e finanziari – Prospetto Anno 2009

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