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Il documento sui “Principali diritti del cliente” è redatto secondo un modello standard previsto dalla normativa messo a disposizione dei clienti; va letto con attenzione perché richiama gli aspetti da tener presente in ogni fase del rapporto fra l’intermediario e il cliente (Viasualizza).
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RECLAMI
I Clienti possono presentare reclami alla Banca per disservizi ricevuti o contestazioni relative ad operazioni, servizi o prodotti. Il reclamo può essere esposto direttamente al Responsabile della Succursale o dell’Ufficio interessati dalla questione, per avere una risposta immediata o per giungere rapidamente ad una soluzione che sia soddisfacente per il Cliente.
Se il Cliente non sarà soddisfatto dalla risposta ricevuta o dalla soluzione proposta dal Responsabile della Succursale o dell’Ufficio, potrà comunque segnalare formalmente la questione all’Ufficio Reclami della Banca, direttamente oppure per raccomandata A/R, via fax o per posta elettronica.
I recapiti per contattare l’Ufficio Reclami della Banca sono i seguenti:
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BANCA DELLA MAREMMA – Credito Cooperativo di Grosseto S.C.
UFFICIO RECLAMI
Via Unione Sovietica, 42 – 58100 Grosseto GR
Tel. 0564 474 261 – Fax 0564 474 260
e-mail:
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In qualsiasi caso il Cliente ha diritto di ricevere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo.
Qualora il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta o della soluzione proposta, o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni, potrà rivolgersi a:
1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
– per controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 EURO, con l’esclusione dei servizi di investimento; – per controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; – per controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D. Lgs. 28 Luglio 2000, n° 253.
2) Ombudsman – Giurì Bancario
– per controversie relative a servizi di investimento; – per controversie relativi a bonifici transfrontalieri.
3) Conciliatore Bancario e Finanziario
– per controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari.”
| Reclami relativi ai servizi bancari e finanziari – Prospetto Anno 2009 |
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